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Nella lunga lettera diretta al Tribunale del Regio Patrimonio
per tramite del Capitano di Giustizia, affermando costoro di
essere stati chiamati in giudizio incolpevoli, confutavano le
tesi della controparte asserendo che dalla data in cui fu
stipulato il contratto a tutt'oggi, e perciò per oltre
sessant'anni, mai lo Scarlata e suoi habenti ius et causam
chiesero ai Giurati l'osservanza del privilegio in virtù del
quale quel grano uno poteva essere aggregato e ingabellato
unitamente con i grana cinque spettanti all'Università di
Licodia su ogni tumulo di frumento macinato nei mulini di
questa Terra, per esigere poi dai gabelloti la rispettiva
rata.
E negli anni 1706 e 1707 quel grano veniva pagato
separatamente, o dallo stesso gabelloto o da altre persone,
sempre all'insaputa dei Giurati e perciò senza alcun loro
intervento.
Pertanto, per i motivi sopra esposti, essi non potevano
rispondere di quanto era accaduto negli anni passati e, a
dimostrazione delle loro buone ragioni, allegavano una
documentazione comprendente alcune testimonianze atte a
dimostrare la veridicità delle loro argomentazioni, qui di
seguito riportate.
Dagli atti del Notar Giovanni Antonio lancunzo della Città di
Militello Val di Noto, risultava che nell'anno 1703 don
Giacomo Interlandi, per mandato di don Pietro Angelo
Interlandi suo nipote, ingabellò a Tommaso Lo Bianco della
Terra di Licodia la gabella di un grano sopra ogni tumulo di
frumento macinato dalla popolazione della Terra medesima, con
pagamento dal primo di settembre sino a tutto il mese di
agosto 1704. Per la gabella del predetto grano il Lo Bianco
s'impegnava a pagare al netto la somma di onze ottanta in
moneta contante, suddivisa in rate mensili.
L'anno dopo il Barone don Pietro Angelo dava la stessa gabella
a mastro Francesco Lo Bianco della Terra di Licodia per onze
sessantasei che il gabelloto promise di pagare di quadrimestre
in quadrimestre con rata posticipata.
Dagli atti del Notaio Antonino Astuto di Licodia si rilevava
che nel 1705 don Girolamo Interlandi, Barone del Bosco di S.
Cono della Città di Caltagirone cedette a don Giuseppe Vitali
della Terra di Licodia la gabella del grano uno per la somma
di onze cinquantotto, col patto che onze 23 fossero date a don
Ferdinando Ventura, Barone di Curulla di Monterosso, in quanto
marito di Donna Angela Mugnos parente del fu Scipione Scarlata;
le rimanenti 35 onze dovevano essere consegnate a don Pietro
Angelo Interlandi fidecommissario dell'eredità; o a persona di
sua fiducia in Licodia, "de tertio ad tertium posposito
tempore", cioè in quadrimestri posticipati.
(Si è visto che tutti i contratti avevano decorrenza dal mese
di settembre. In Sicilia decorrevano dal primo settembre le
annate agrarie, i registri degli uffici e dei notai, le
cariche pubbliche e l'indizione, antichissimo sistema di
misurazione del tempo, che consisteva in un ciclo di quindici
anni progressivamente numerati). Un'altra testimonianza a
discarico dei Giurati fu resa dal Notaio Giuseppe Vitali. 14
Cosi' egli scriveva: "In tutta fede per
me infrascritto Detentore dei libri di questa Università di
Licodia, havendo cercato, visto e diligentemente osservato
tutti li registri delle liberattioni delle Gabelle di detta
Università dove sogliono tutti annotarsi le liberattioni
incominciando dal Mille Seicento Ottanta, che sono in poter
mio sino alla presente giornata haversi sempre dalli Spett.li
Giurati passati ingabellati solamente li grana cinque per ogni
tumulo di macina d'essa Città, senza mai descriversi annotarsi
o apparere annotata la gabellatione o liberatt.ne del grano
uno spettante all'heredità del quondam Scipione Scarlata, onde
in fede del vero ho fatto la p.nte (presente) hoggi che
corrono li venti marzo prima indizione 1708. Sotto scritta di
mia propria mano..." I Giurati di Licodia a conclusione
della lunga missiva così ben documentata, s'impegnavano
tuttavia per il futuro a far aggregare il grano dell'Interlandi
ai cinque grana della loro Università; far pagare ai gabelloti
della macina la rata sul totale di sei grana e ripartirla in
proporzione. Non tacendo però che questa operazione poteva
risolversi in un danno giacché il gabelloto dovendo pagare la
gabella di un grano al netto dei diritti di collettoria e
guardia, poteva rifarsi sui cinque grana dell'Università, con
un danno per quest'ultima e per il Regio Fisco.
Ciononostante, "attendendoni gli ordini
opportuni ne restiamo noi dispostissimi ad esequire ogni
minimo cenno delli comandi di V.E.
Le facciamo humilissimo inchino e le basciamo I'eccellentissimi
piedi. Humilissimi servi D. Tiberio Morgano Giurato, D. Pietro
Morgano Giurato, D. Francesco Antonio Gaudioso Giurato."
Tuttavia si può affermare che al Capitano di Giustizia di
Vizzini le argomentazioni dei Giurati dovettero apparire
deboli. Quando egli inoltrò l'esposto a Palermo, allegò questo
giudizio che sembra quasi un'anticipazione della sentenza con
la quale probabilmente il caso fu chiuso. Egli scriveva che vi
erano molte parole inutili e lontane dalla verità;
aggiungendo, quasi a volersi scusare, che comunque il ricorso
doveva seguire il suo cammino, essendo egli un semplice
esecutore di ordini del superiore Ufficio. "Multa sunt verba
partis in presente supplicatione, et a veritate devia, et
nihilominus currat in iuntio, stante quod ego sum merus
esecutor litterarum E.S. et Tribunalis Regij Patrirnonii".
D. Nicolaus Platamone Capitaneus et Delegatus.
Die vigesimo nono martis 8. Ind.nis 1708.
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