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GLI ANTICHI MULINI AD ACQUA DELLA TERRA DI LICODIA

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CONSUETUDINI

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APPENDICE
 

CONSUETUDINI


L'attività del mulino era regolata da antiche usanze, che costituìvano quasi uno statuto. Allo scopo di meglio disciplinarne l'attività e nell'interesse della popolazione, in determinate occasioni vennero approvati dei regolamenti che di tanto in tanto venivano aggiornati, man mano che i tempi mutavano.
Nel 1868 l'Amministrazione comunale stese una bozza di cui si riportano alcuni articoli: 31) I mugnai dovranno tenere i mulini aperti all'uso del pubblico in tutti i giorni e notti 32) 1 mugnai non possono rifiutarsi di macinare le granaglie dei privati, a seconda l'ordine progressivo in cui vengono presentati alla macinazione dai concorrenti sui generi tutti che si vogliono molire.
33) Per la macinazione dell'orzo, cicercoli, ceci, granone ed altro legume, i concorrenti si avvaleranno di quel molino all'uopo destinato dal Municipio.
34) Per diritto di molenda i mugnai non possono pretendere più della diciassettesima parte di quel frumento che s'intende macinare dagli avventori, nè più della decima parte dell'orzo o dei legumi che si presentano alla macinazione. Salve le altre competenze spettanti per le altre leggi dello Stato.
35) Sarà obbligo dei detti mugnai di tenere inoltre nei loro mulini i debiti vagli, ed una stadera per uso di quelle persone che intendono servirsi prima e dopo macinate le granaglie. Per un tale operato nessun diritto è dovuto dai privati. 36) Sono eziandio obbligati i mugnai di tenere riparati dall'umidità i sacchi delle granaglie e delle farine nei loro mulini; all'uopo dovranno avere un tavolato di legno per collocarvi di sopra i suddetti sacchi, affinché l'umidità non ne alteri il peso e la qualità a danno degli avventori.
Successivamente vennero apportate delle modifiche. Fu stabilito, per esempio, che per diritto di molenda i mugnai non potessero pretendere più della diciottesima parte del frumento da macinare.
Circa tre anni dopo, lo stesso articolo venne ancora modificato nei seguenti termini:
"I mugnai sono obbligati di uniformarsi alle consuetudini di questo Comune in quanto a 26
diritti e competenze per molenda".
Il che significava che secondo l'antichissimo sistema dei licodiani, il mugnaio aveva diritto alla sedicesima parte di frumento e all'ottava parte d'orzo. Altre aggiunte e modifiche troviamo nel 1908, a distanza di quasi quarant'anni. Il Regolamento contempla, fra l'altro, che:
1) I mugnai dovranno tenere i mulini aperti al pubblico dall'alba sino a due ore di notte, esclusi i giorni festivi (salvo i casi di urgenza).
2) Essi potranno prendere in natura la competenza stabilita per molenda senza il consenso della persona interessata.
3) Le finestre dei mulini saranno chiuse con impannate per impedire la volatilizzazione della farina.
4) I mugnai hanno l'obbligo di pesare i cereali presentati per la molitura, tanto prima che dopo la macinazione. In nessun caso lo "sfrido" della molitura può eccedere il due e mezzo per cento.
5) Essi sono obbligati a ripulire le macine prima di molire il frumento, qualora in precedenza sia stato molito grano diverso o legumi, come orzo, segala, ceci, ecc
6) I mugnai devono dichiarare (al Comune) di esercitare quella attività; e nella dichiarazione dovranno indicare il numero delle ruote e le forze motrici che hanno intenzione di applicare (8).
 


(8) Già, in quegli anni, in alternativa alla forza idraulica i mulini usavano come forza motrice motori a gas povero, olio pesante, ecc
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