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L'attività del mulino era regolata da antiche usanze, che
costituìvano quasi uno statuto. Allo scopo di meglio
disciplinarne l'attività e nell'interesse della popolazione,
in determinate occasioni vennero approvati dei regolamenti che
di tanto in tanto venivano aggiornati, man mano che i tempi
mutavano.
Nel 1868 l'Amministrazione comunale stese una bozza di cui si
riportano alcuni articoli: 31) I mugnai dovranno tenere i
mulini aperti all'uso del pubblico in tutti i giorni e notti
32) 1 mugnai non possono rifiutarsi di macinare le granaglie
dei privati, a seconda l'ordine progressivo in cui vengono
presentati alla macinazione dai concorrenti sui generi tutti
che si vogliono molire.
33) Per la macinazione dell'orzo, cicercoli, ceci, granone ed
altro legume, i concorrenti si avvaleranno di quel molino
all'uopo destinato dal Municipio.
34) Per diritto di molenda i mugnai non possono pretendere più
della diciassettesima parte di quel frumento che s'intende
macinare dagli avventori, nè più della decima parte dell'orzo
o dei legumi che si presentano alla macinazione. Salve le
altre competenze spettanti per le altre leggi dello Stato.
35) Sarà obbligo dei detti mugnai di tenere inoltre nei loro
mulini i debiti vagli, ed una stadera per uso di quelle
persone che intendono servirsi prima e dopo macinate le
granaglie. Per un tale operato nessun diritto è dovuto dai
privati. 36) Sono eziandio obbligati i mugnai di tenere
riparati dall'umidità i sacchi delle granaglie e delle farine
nei loro mulini; all'uopo dovranno avere un tavolato di legno
per collocarvi di sopra i suddetti sacchi, affinché l'umidità
non ne alteri il peso e la qualità a danno degli avventori.
Successivamente vennero apportate delle modifiche. Fu
stabilito, per esempio, che per diritto di molenda i mugnai
non potessero pretendere più della diciottesima parte del
frumento da macinare.
Circa tre anni dopo, lo stesso articolo venne ancora
modificato nei seguenti termini:
"I mugnai sono obbligati di uniformarsi alle consuetudini di
questo Comune in quanto a 26
diritti e competenze per molenda".
Il che significava che secondo l'antichissimo sistema dei
licodiani, il mugnaio aveva diritto alla sedicesima parte di
frumento e all'ottava parte d'orzo. Altre aggiunte e modifiche
troviamo nel 1908, a distanza di quasi quarant'anni. Il
Regolamento contempla, fra l'altro, che:
1) I mugnai dovranno tenere i mulini aperti al pubblico
dall'alba sino a due ore di notte, esclusi i giorni festivi
(salvo i casi di urgenza).
2) Essi potranno prendere in natura la competenza stabilita
per molenda senza il consenso della persona interessata.
3) Le finestre dei mulini saranno chiuse con impannate per
impedire la volatilizzazione della farina.
4) I mugnai hanno l'obbligo di pesare i cereali presentati per
la molitura, tanto prima che dopo la macinazione. In nessun
caso lo "sfrido" della molitura può eccedere il due e mezzo
per cento.
5) Essi sono obbligati a ripulire le macine prima di molire il
frumento, qualora in precedenza sia stato molito grano diverso
o legumi, come orzo, segala, ceci, ecc
6) I mugnai devono dichiarare (al Comune) di esercitare quella
attività; e nella dichiarazione dovranno indicare il numero
delle ruote e le forze motrici che hanno intenzione di
applicare (8).
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