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ISTRUZIONI
PERLA CONTRIBUZIONE DEL REGIO DAZIO SULLAMACINAZIONE DEI
FRUMENTI, ORZI, E GRANONI, FORMATE IN ADEMPIMENTO DELL"
ARTICOLO' 12 DEL REAL DECRETO DE' 17 DICEMBRE 1838.
Articolo I.
Essendosi Sua Maestà, degnata colla sua real clemenza di far
grazia alla Sicilia, minorando dal primo di gennaio 1839 il
dazio sulla macinazione dei frumenti, orzi e granoni da tarì.
13 e 12 a tarì nove e grana dodici pari a grana novantasei
napolitane per ogni salma legale; i contribuenti pagheranno
generalmente il detto dazio nella proporzione di grana dodici,
ossieno baiocchi sei per ogni tumolo invece delle grana
diciassette, che han pagato sinora.
Articolo II.
Nella minorazione del dazio di cui è parola nell'articolo
precedente, non van comprese le città di Palermo, Messina,
Catania e Caltagirone, essendosi Sua Maestà riserbata di
provvedere altrimenti al miglioramento di loro
amministrazione.
Articolo III.
La prelodata Maestà Sua mirando sempre alla prosperità di
questi suoi amatissimi sudditi, si è degnata inoltre abolire
il sistema di esazione inteso sotto nome di consumo rurale.
Quindi abolite sono le istruzioni di Piazza, e tutti quegli
altri metodi particolari, che si sono chiamati sinora patrie
costumanze, salvo ciò, sarà detto nell'articolo 21.
Articolo IV.
Il dazio sul macino sarà generalmente pagato da tutti i
consumatori, cosi de' luoghi abitati, come delle campagne, al
momento in cui vorranno portare a' mulini i frumenti, gli
orzi, o i granoni.
Articolo V.
In ogni comune vi sarà all'uopo, come al presente è, una
collettoria destinata a ricevere i prodotti del dazio, ed a
rilasciare le corrispondenti bollette, ossieno polizze di
sgabello.
Articolo VI.
Sarà tenuto in ciascuna collettoria un registro a matrice con
triplici bollette, nelle quali si descriveranno:
1. Il numero progressivo, e la data corrente; 2. I nomi, e
cognomi de' contribuenti;
3. La quantità del grano, orzo, o granone da macinarsi, e il
dazio corrispondente; 4. In fine il termine, per cui è
valitura la bolletta.
Articolo VII.
La durata della bolletta sarà,, secondo l'attuai sistema, di
giorni due liberi, oltre quello della data. Verrà elargato
questo termine, ove circostanze particolari consiglino una
eccezione, la quale potrà ordinarsi dal direttore generale dei
dazi indiretti, dopoché avrà inteso l'intendente della
provincia.
Scorso il termine suindicato, ogni bolletta non avrà più
vigore, e s'intenderà, come non fatta, né rilasciata.
Articolo VIII.
Finché non saranno sulla uniformità eseguiti i registri delle
triplici bollette, continueranno ad aver vigore le così dette
polizze di sgabello nel modo, e nella forma, che al presente
sono.
Articolo IX.
Delle triplici bollette una resterà a matrice, e le altre due
unite insieme saranno consegnate al contribuente, o
conduttore.
Articolo X.
Nessuno potrà entrare con frumento, orzo, o granone ne'
mulini, se pria non si provvede della corrispondente bolletta
di pagamento, e non mai il genere potrà essere in quantità
maggiore di quella dichiarata. in essa.
Quindi il conduttore giunto appena al mulino dovrà consegnare
al mugnaio tanto il genere, quanto la doppia bolletta, la
quale secondo il consueto, verrà legata al sacco.
Articolo XI.
II mugnaio al momento, in cui avrà luogo la, macinazione,
distaccherà dal sacco la bolletta, e la collocherà in un sito
esposto alla, vigilanza de' custodi del dazio. Allorché poi il
grano è stato ridotto in farina, e rimesso nel sacco, dovrà
egli separare le gemelle della bolletta, ed unendone una al
sacco della farina, conserverà l'altra in modo da poterne
rendere ragione ad ogni richiesta.
Articolo XII.
L'entrata del grano, e l'uscita delle farine da' mulini non è
permessa, secondo il sistema in vigore, né prima di spuntare
il sole, né dopo le ore ventiquattro.
Articolo XIII.
Quantevolte fosse in uso di pagarsi la molenda ai mugnai in
frumento, questo, appena entrato nel mulino, dovrà secondo le
disposizioni in vigore riporsi in un granaio, o in cassa a due
chiavi, delle quali una resterà in potere del mugnaio, e
l'altra presso il fittajuolo del dazio, o di lui persona
incaricata, ovvero presso l'agente dell'amministrazione, nel
caso in cui il dazio non fosse arrendato.
Articolo XIV.
Il mugnaio, che trasgredirà l'osservanza degli articoli
anzidetti, sarà soggetto alle penali, giusta i bandi che sono
stati in vigore.
Articolo XV.
In caso, che il mugnaio fossa povero, o inabile a soddisfare
prontamente la multa, si metterà, il sequestro al diritto di
molenda, che risponderà in tutti i casi per le multe dovute
dal mugnaio.
Articolo XVI.
Il proprietario, o conduttore nel riportare, sia dentro
l'abitato del comune, sia nelle campagne del territorio, il
grano già macinato, dovrà gelosamente custodire la bolletta; e
ad ogni incontro delle persone legittimamente incaricate,
dovrà, richiesto, esibirla.
Articolo XVII.
Ove in questo trasporto la bolletta non si esibisse, o la
quantità della farina fosse maggiore di quella segnata nella
bolletta, vi sarà luogo a contravvenzione punibile, secondo le
disposizioni in vigore.
Articolo XVIII.
Il dazio sulla macinazione avendo in ogni comune
un'amministrazione distinta e 44
separata, sia nell'interesse dei rispettivi gabellieri, sia in
quello della tesoreria generale, vi sarà pure una vigilanza
separata. Quindi se accadesse di doversi il grano macinalo in
territorio diverso da quello del comune, ove deve consumarsi,
ed ove ha già pagalo il dazio, in tal caso il conduttore pria
di giungere al mulino avrà l'obbligo di recarsi alla,
collettoria del comune, nel di cui territorio deve passare,
affinché il collettore apponga il visto, sulla bolletta di
pagamento.
Il conduttore non sarà per tal modo soggetto a veruna molestia
nel territorio, pel quale dovrà egli passare. Il collettore si
presterà senza il menomo ritardo alla esecuzione del citato
suo dovere, non permettendosi di esigere qualsiasi minima
retribuzione, e in ogni caso di trasgressione sarà
considerato, come concussionario, e punito a norma
dell'articolo 196 delle leggi penali.
Articolo XIX
Ove mai la collettoria, che deve apporre il visto, fosse
collocata in luogo molto distante dalla strada di passaggio
per andare al mulino, allora sarà presa in considerazione
questa particolare circostanza, e il direttore generale,
dopoché avrà, intesi gl'intendenti, provvederà o ad un
cambiamento di sito della collettoria, o allo stabilimento di
una delegazione di essa per comodo di coloro, che sono
obbligati a farsi vistare le bollette.
Articolo XX.
Nella imposizione del dazio sul macino essendo consacrato il
principio, che si paghi in quel comune, nel di cui territorio
si consuma la farina, il pane, la, pasta lavorata, e il
biscotto, ne avviene, che ogni qualvolta tali generi vengano
da un territorio ad un altro trasportati per la consumazione,
devesi il dazio corrispondere alla collettoria del comune, ove
il genere si vuol consumare; né potrà, allegarsi dal
conduttore di essere stato il dazio soddisfatto in altro
comune nel tempo della macinazione del grano. Accadendo questo
caso, il conduttore avrà cura di munirsi della bolletta di
pagamento dalla collettoria del comune, in cui dovrà
consumare.
Articolo XXI.
Le disposizioni contenute negli articoli precedenti avranno
effetto da' nuovi appalti in poi, per que' comuni, ove
trovandosi affittata la percezione del dazio, la durata
dell'appalto non avrà termine col corrente dicembre; salvochè
riuscisse al direttore generale di far consentire gli
arrendieri alle modificazioni corrispondenti de' rispettivi
contratti, dovendosi intanto osservare per essi le convenzioni
rispettivamente stabilite.
Articolo XXII.
In quei comuni, dove particolari modi di precauzione sono
presentemente in legittima osservanza, i quali non si
oppongano alle prescrizioni ottenute nel real decreto del 17
dicembre di quest'anno, saranno tali modi conservati, finché
non sia diversamente disposto.
Articolo XXIII.
Le contravvenzioni saranno trattate, e decise, secondo i
metodi che sono in vigore, e i trasgressori puniti a mente dei
bandi che han tenuto luogo di legge sulla materia.
Articolo XXIV.
I custodi del macino saranno presentati da' rispettivi
gabellieri a' direttori provinciali competenti per
questo ramo di finanza, ed essi secondo gli ordini del
direttore generale, rilasceranno le patenti a coloro che
dietro le opportune perquisizioni crederanno degni di
appartenere a questa classe di forza pubblica. I custodi
porteranno nel collare la insegna
dell'amministrazione nel modo stesso, che sinora han
praticato.
Articolo XXV.
Restano pienamente confermate le disposizioni tutte, che
riguardano i mulini, e i doveri dei mugnai. In conseguenza di
ciò saranno osservate le regole concepite ne' seguenti
paragrafi.
1. I mulini ad acqua non possono essere attaccati ad altri
edifici, o case di abitazione.
2. Debbono avere unica porta, e le finestre essere custodite
con grate di ferro.
3. Debbono essere soggetti alle visite, ed ispezioni delle
persone legittimamente incaricate della percezione del regio
Dazio sul macino.
4. Le stanze interne aggregate a' mulini si considerano, come
continuazione de' mulini stessi, talmente che non vi sia
bisogno dell'intervento dell'ufficiale di polizia giudiziaria
per la esecuzione delle visite, e delle ispezioni.
Articolo XXVI.
Attesa l'abolizione de' metodi del consumo rurale, rendendosi
essenzialmente necessaria la stretta vigilanza su' centimoli,
è indispensabile che quegli sparsi nelle campagne sieno
ridotti in luoghi sicuri, e di facile custodia. Quindi infra
un mese gli anzidetti centimoli dovranno essere riuniti in
uno, o più luoghi da designarsi provvisoriamente dagli
intendenti, e da approvarsi diffinitivamente dal direttore
generale dei dazi indiretti. Tali recinti saranno considerati,
come mulini ad acqua, e staranno soggetti a tutte le regole,
che per essi sono in vigore.
Articolo XXVII.
Per quei comuni, in cui giusta l'articolo 7 del real decreto
del 17 dicembre 1838 dovranno queste istruzioni avere effetto
dopo il termine della durata degli attuali appalti, la
disposizione dell'articolo precedente sarà eseguita alla fine
dei medesimi, non lasciando intanto il direttore generale di
passare i suoi uffici agli intendenti per occuparsi dei
progetto della recintazione de' centimoli.
Articolo XXVIII.
GI'ìntendenti medesimi dietro gli uffici del direttore
generale si occuperanno pure della recintazione di tutti i
centimoli di que' comuni, ne' quali tali macchine esistono
nelle case de' privati, affine di riunirli in un locale
circoscritto, ed eliminarsi quelle frodi, che attualmente si
commettono in grave danno della percezione.
Si confermano intanto per essi i mezzi di custodia attualmente
in osservanza.
I progetti di recintazione de' centimoli esistenti dentro i
comuni saranno rimessi al direttore generale, perché ove il
medesimo li riconosca conformi a' principi generali, possa
rassegnarli per la sovrana approvazione.
Articolo XXIX.
Le presenti istruzioni potranno essere variate, ed elargate
secondo che l'esperienza mostrerà utile e necessario. |