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APPENDICE
 

APPENDICE

ISTRUZIONI

PERLA CONTRIBUZIONE DEL REGIO DAZIO SULLAMACINAZIONE DEI FRUMENTI, ORZI, E GRANONI, FORMATE IN ADEMPIMENTO DELL" ARTICOLO' 12 DEL REAL DECRETO DE' 17 DICEMBRE 1838.
Articolo I.
Essendosi Sua Maestà, degnata colla sua real clemenza di far grazia alla Sicilia, minorando dal primo di gennaio 1839 il dazio sulla macinazione dei frumenti, orzi e granoni da tarì. 13 e 12 a tarì nove e grana dodici pari a grana novantasei napolitane per ogni salma legale; i contribuenti pagheranno generalmente il detto dazio nella proporzione di grana dodici, ossieno baiocchi sei per ogni tumolo invece delle grana diciassette, che han pagato sinora.
Articolo II.
Nella minorazione del dazio di cui è parola nell'articolo precedente, non van comprese le città di Palermo, Messina, Catania e Caltagirone, essendosi Sua Maestà riserbata di provvedere altrimenti al miglioramento di loro amministrazione.
Articolo III.
La prelodata Maestà Sua mirando sempre alla prosperità di questi suoi amatissimi sudditi, si è degnata inoltre abolire il sistema di esazione inteso sotto nome di consumo rurale. Quindi abolite sono le istruzioni di Piazza, e tutti quegli altri metodi particolari, che si sono chiamati sinora patrie costumanze, salvo ciò, sarà detto nell'articolo 21.
Articolo IV.
Il dazio sul macino sarà generalmente pagato da tutti i consumatori, cosi de' luoghi abitati, come delle campagne, al momento in cui vorranno portare a' mulini i frumenti, gli orzi, o i granoni.
Articolo V.
In ogni comune vi sarà all'uopo, come al presente è, una collettoria destinata a ricevere i prodotti del dazio, ed a rilasciare le corrispondenti bollette, ossieno polizze di sgabello.
Articolo VI.
Sarà tenuto in ciascuna collettoria un registro a matrice con triplici bollette, nelle quali si descriveranno:
1. Il numero progressivo, e la data corrente; 2. I nomi, e cognomi de' contribuenti;
3. La quantità del grano, orzo, o granone da macinarsi, e il dazio corrispondente; 4. In fine il termine, per cui è valitura la bolletta.
Articolo VII.
La durata della bolletta sarà,, secondo l'attuai sistema, di giorni due liberi, oltre quello della data. Verrà elargato questo termine, ove circostanze particolari consiglino una eccezione, la quale potrà ordinarsi dal direttore generale dei dazi indiretti, dopoché avrà inteso l'intendente della provincia.
Scorso il termine suindicato, ogni bolletta non avrà più vigore, e s'intenderà, come non fatta, né rilasciata.
Articolo VIII.
Finché non saranno sulla uniformità eseguiti i registri delle triplici bollette, continueranno ad aver vigore le così dette polizze di sgabello nel modo, e nella forma, che al presente sono.
Articolo IX.
Delle triplici bollette una resterà a matrice, e le altre due unite insieme saranno consegnate al contribuente, o conduttore.
Articolo X.
Nessuno potrà entrare con frumento, orzo, o granone ne' mulini, se pria non si provvede della corrispondente bolletta di pagamento, e non mai il genere potrà essere in quantità maggiore di quella dichiarata. in essa.
Quindi il conduttore giunto appena al mulino dovrà consegnare al mugnaio tanto il genere, quanto la doppia bolletta, la quale secondo il consueto, verrà legata al sacco.
Articolo XI.
II mugnaio al momento, in cui avrà luogo la, macinazione, distaccherà dal sacco la bolletta, e la collocherà in un sito esposto alla, vigilanza de' custodi del dazio. Allorché poi il grano è stato ridotto in farina, e rimesso nel sacco, dovrà egli separare le gemelle della bolletta, ed unendone una al sacco della farina, conserverà l'altra in modo da poterne rendere ragione ad ogni richiesta.
Articolo XII.
L'entrata del grano, e l'uscita delle farine da' mulini non è permessa, secondo il sistema in vigore, né prima di spuntare il sole, né dopo le ore ventiquattro.
Articolo XIII.
Quantevolte fosse in uso di pagarsi la molenda ai mugnai in frumento, questo, appena entrato nel mulino, dovrà secondo le disposizioni in vigore riporsi in un granaio, o in cassa a due chiavi, delle quali una resterà in potere del mugnaio, e l'altra presso il fittajuolo del dazio, o di lui persona incaricata, ovvero presso l'agente dell'amministrazione, nel caso in cui il dazio non fosse arrendato.
Articolo XIV.
Il mugnaio, che trasgredirà l'osservanza degli articoli anzidetti, sarà soggetto alle penali, giusta i bandi che sono stati in vigore.
Articolo XV.
In caso, che il mugnaio fossa povero, o inabile a soddisfare prontamente la multa, si metterà, il sequestro al diritto di molenda, che risponderà in tutti i casi per le multe dovute dal mugnaio.
Articolo XVI.
Il proprietario, o conduttore nel riportare, sia dentro l'abitato del comune, sia nelle campagne del territorio, il grano già macinato, dovrà gelosamente custodire la bolletta; e ad ogni incontro delle persone legittimamente incaricate, dovrà, richiesto, esibirla.
Articolo XVII.
Ove in questo trasporto la bolletta non si esibisse, o la quantità della farina fosse maggiore di quella segnata nella bolletta, vi sarà luogo a contravvenzione punibile, secondo le disposizioni in vigore.
Articolo XVIII.
Il dazio sulla macinazione avendo in ogni comune un'amministrazione distinta e 44
separata, sia nell'interesse dei rispettivi gabellieri, sia in quello della tesoreria generale, vi sarà pure una vigilanza separata. Quindi se accadesse di doversi il grano macinalo in territorio diverso da quello del comune, ove deve consumarsi, ed ove ha già pagalo il dazio, in tal caso il conduttore pria di giungere al mulino avrà l'obbligo di recarsi alla, collettoria del comune, nel di cui territorio deve passare, affinché il collettore apponga il visto, sulla bolletta di pagamento.
Il conduttore non sarà per tal modo soggetto a veruna molestia nel territorio, pel quale dovrà egli passare. Il collettore si presterà senza il menomo ritardo alla esecuzione del citato suo dovere, non permettendosi di esigere qualsiasi minima retribuzione, e in ogni caso di trasgressione sarà considerato, come concussionario, e punito a norma dell'articolo 196 delle leggi penali.
Articolo XIX
Ove mai la collettoria, che deve apporre il visto, fosse collocata in luogo molto distante dalla strada di passaggio per andare al mulino, allora sarà presa in considerazione questa particolare circostanza, e il direttore generale, dopoché avrà, intesi gl'intendenti, provvederà o ad un cambiamento di sito della collettoria, o allo stabilimento di una delegazione di essa per comodo di coloro, che sono obbligati a farsi vistare le bollette.
Articolo XX.
Nella imposizione del dazio sul macino essendo consacrato il principio, che si paghi in quel comune, nel di cui territorio si consuma la farina, il pane, la, pasta lavorata, e il biscotto, ne avviene, che ogni qualvolta tali generi vengano da un territorio ad un altro trasportati per la consumazione, devesi il dazio corrispondere alla collettoria del comune, ove il genere si vuol consumare; né potrà, allegarsi dal conduttore di essere stato il dazio soddisfatto in altro comune nel tempo della macinazione del grano. Accadendo questo caso, il conduttore avrà cura di munirsi della bolletta di pagamento dalla collettoria del comune, in cui dovrà consumare.
Articolo XXI.
Le disposizioni contenute negli articoli precedenti avranno effetto da' nuovi appalti in poi, per que' comuni, ove trovandosi affittata la percezione del dazio, la durata dell'appalto non avrà termine col corrente dicembre; salvochè riuscisse al direttore generale di far consentire gli arrendieri alle modificazioni corrispondenti de' rispettivi contratti, dovendosi intanto osservare per essi le convenzioni rispettivamente stabilite.
Articolo XXII.
In quei comuni, dove particolari modi di precauzione sono presentemente in legittima osservanza, i quali non si oppongano alle prescrizioni ottenute nel real decreto del 17 dicembre di quest'anno, saranno tali modi conservati, finché non sia diversamente disposto.
Articolo XXIII.
Le contravvenzioni saranno trattate, e decise, secondo i metodi che sono in vigore, e i trasgressori puniti a mente dei bandi che han tenuto luogo di legge sulla materia.
Articolo XXIV.
I custodi del macino saranno presentati da' rispettivi gabellieri a' direttori provinciali  competenti per questo ramo di finanza, ed essi secondo gli ordini del direttore generale,  rilasceranno le patenti a coloro che dietro le opportune perquisizioni crederanno degni di  appartenere a questa classe di forza pubblica. I custodi porteranno nel collare la insegna
dell'amministrazione nel modo stesso, che sinora han praticato.
Articolo XXV.
Restano pienamente confermate le disposizioni tutte, che riguardano i mulini, e i doveri dei mugnai. In conseguenza di ciò saranno osservate le regole concepite ne' seguenti paragrafi.
1. I mulini ad acqua non possono essere attaccati ad altri edifici, o case di abitazione.
2. Debbono avere unica porta, e le finestre essere custodite con grate di ferro.
3. Debbono essere soggetti alle visite, ed ispezioni delle persone legittimamente incaricate della percezione del regio Dazio sul macino.
4. Le stanze interne aggregate a' mulini si considerano, come continuazione de' mulini stessi, talmente che non vi sia bisogno dell'intervento dell'ufficiale di polizia giudiziaria per la esecuzione delle visite, e delle ispezioni.
Articolo XXVI.
Attesa l'abolizione de' metodi del consumo rurale, rendendosi essenzialmente necessaria la stretta vigilanza su' centimoli, è indispensabile che quegli sparsi nelle campagne sieno ridotti in luoghi sicuri, e di facile custodia. Quindi infra un mese gli anzidetti centimoli dovranno essere riuniti in uno, o più luoghi da designarsi provvisoriamente dagli intendenti, e da approvarsi diffinitivamente dal direttore generale dei dazi indiretti. Tali recinti saranno considerati, come mulini ad acqua, e staranno soggetti a tutte le regole, che per essi sono in vigore.
Articolo XXVII.
Per quei comuni, in cui giusta l'articolo 7 del real decreto del 17 dicembre 1838 dovranno queste istruzioni avere effetto dopo il termine della durata degli attuali appalti, la disposizione dell'articolo precedente sarà eseguita alla fine dei medesimi, non lasciando intanto il direttore generale di passare i suoi uffici agli intendenti per occuparsi dei progetto della recintazione de' centimoli.
Articolo XXVIII.
GI'ìntendenti medesimi dietro gli uffici del direttore generale si occuperanno pure della recintazione di tutti i centimoli di que' comuni, ne' quali tali macchine esistono nelle case de' privati, affine di riunirli in un locale circoscritto, ed eliminarsi quelle frodi, che attualmente si commettono in grave danno della percezione.
Si confermano intanto per essi i mezzi di custodia attualmente in osservanza.
I progetti di recintazione de' centimoli esistenti dentro i comuni saranno rimessi al direttore generale, perché ove il medesimo li riconosca conformi a' principi generali, possa rassegnarli per la sovrana approvazione.
Articolo XXIX.
Le presenti istruzioni potranno essere variate, ed elargate secondo che l'esperienza mostrerà utile e necessario.

. Palermo 20 dicembre 1838.
Il Direttore Generale de' Dazi indiretti.
DUCA DI SERRADIFALCO

 

 

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